LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI



LECGE 7 marzo 1997 n. 53

  Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa.

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Comitato di coordinamento
per la salvaguardia della Torre di Pisa


  1. E' costituito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa composto da trediici esperti, italiani e stranieri, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica, di cui due scelti tra storici dell'arte medievale, nonchè dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, che ne è componente di diritto. Alla nomina del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici.
Art. 2.
Funzioni del Comitato


   1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è organo di consulenza del Governo per gli interventi di consolidamento e restauro della Torre. Esso, in particolare:
   a) definisce, anche in deroga alla normativa vigente ed alle competenze collegiali in materia, il progetto di massima e quello esecutivo necessari al restauro della Torre, ed inoltre dispone in ordine all'attuazione dei necessari interventi;
   b) indica i tempi e gli oneri necessari, in relazione ai progetti di cui alla lettera a);
   c) indica i criteri di fruizione del monumento, compatibili con la sua tutela.
   2. Il Comitato, nelle more dell'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1, adotta, altresi, gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia della Torre di Pisa.
   3. Per le attività di cui al comma 1, lettere a) e c), il Comitato può individuare e avvalersi di soggetti tecnici di comprovata idoneità ed esperienza. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono a carico dello stanziamenio di cui all'articolo 3.
   4. Ogni sei mesi il Comitato presenta una relazione sulla attività svolta e sulle spese sostenute e da sostenersi al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento.

Art. 3.
Norme finanziarie


   1. Per gli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento, relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
   2. Le somme complessivamente destinate all'attività del Comitato confluiscono nella contabilità speciale intestata al prefetto di Pisa che, ove occorra, è autorizzato a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere della medesima contabilità speciale. La richiesta del creditore ai fini del pagamento delle somme per le quali sia intervenuta la perenzione, è trasmessa dal Comitato al prefetto di Pisa sulla cui contabilità speciale sono riassegnate le somme occorrenti.
   3. La prefettura di Pisa assicura le funzioni di segreteria del Comitato avvalendosi del proprio personale e delle proprie strutture.
Art. 4.
Norrne transitorie e finali


   1. Il Comitato di cui all'articolo 1 resta in carica fino al 31 dicembre 1998.
   2. II decreto leoge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, e abrogato.
  3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, rispettivamente, dell'articolo 3 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140,
dell'articolo 3 dei decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256,
dell'articolo 3 del decreto-leoge 28 agosto 1995, n. 358,
deU'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445,
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicombre 1995, n. 546,
dell'articolo 3 del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81,
dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217,
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335, e
dell'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.
Art. 5.
Entrata in vigore


   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi 7 marzo 1997

SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VELTRONI, Ministro per i beni culturali e ambieniali



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